Accordi per l’Innovazione del MISE

logo_miseFinalità: sostenere, attraverso la realizzazione di uno o più progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.

Soggetti beneficiari:
a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) i Centri di ricerca.
Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro e/o con Organismi di ricerca, fino a un numero massimo di cinque co-proponenti.

Progetti e investimenti ammissibili:
Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite:
• Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
• Nanotecnologie
• Materiali avanzati
• Biotecnologie
• Fabbricazione e trasformazione avanzate
• Spazio

Tipo di agevolazione:

  • un contributo diretto alla spesa per una percentuale minima pari al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili (a cui si può aggiungere una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie regionali disponibili)
  • un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall’Accordo, nel limite del 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili (a cui si può aggiungere una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie regionali disponibili)

Spese ammissibili:
a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo.
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto

Massimali di investimento: I progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 e non superiori a euro 40.000.000,00.

Presentazione domanda e scadenza: Ai fini dell’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione, i soggetti proponenti devono presentare al Ministero una proposta progettuale per consentire la valutazione dell’innovatività tecnologica dell’iniziativa e la rilevanza strategica per il sistema economico.
Il Ministero dello sviluppo economico, ricevuta la proposta progettuale, provvede ad avviare la fase di interlocuzione con le regioni e le province autonome e a valutare la validità strategica dell’iniziativa proposta.
Nel caso in cui le valutazioni si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell’Accordo per l’innovazione. Successivamente alla stipula dell’accordo, le imprese non maturano alcun diritto alle agevolazioni che sono, comunque, subordinate alla presentazione dei progetti esecutivi ed alla successiva valutazione da parte del Soggetto gestore.
Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno definiti gli schemi e le modalità di presentazione della proposta progettuale.